31 marzo 2008
4. Devo fare una postilla circa la Radio Vaticana, l’Osservatore Romano ed il C.T.V. (Centro Televisivo Vaticano). Essi non dipendono dal Governatorato, ma dalla Segreteria di Stato, e ben a ragione: la loro attività non è rivolta verso lo Stato della Città del Vaticano, avendo invece una funzione prettamente ecclesiale, quindi volta ad extra.
5. Prima di concludere, mi sembra necessario accennare al collegamento tra lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede. Stato della Città del Vaticano e Santa Sede sono distinti, anzi separati, nelle finalità, negli organi direttivi ( a parte il Papa), nel personale, nelle amministrazioni. Ma lo Stato della Città del Vaticano ha tutta la sua ragion d’essere nella Santa Sede. Come dunque sono collegati?
Oltre che attraverso vari servizi, ad alcuni dei quali ho già accennato, il collegamento istituzionale avviene a livello Governatorato – Segreteria di Stato.
Il Governatorato è collegato con la Segreteria di Stato, anzitutto per le “materie di maggior importanza”, per le quali, in conformità all’Art. 6 della Legge Fondamentale, esso procede “di concerto con la Segreteria di Stato. “Di concerto” significa quanto meno con il nulla osta, ma talvolta anche “collatis consiliis”, in modo da giungere ad una posizione comune, ferma restando la competenza propria del Governatorato. Tramite la Segreteria di Stato il Governatorato sottopone al Santo Padre i bilanci preventivo e consuntivo, dopo che sono stati approvati dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano (art. 12 della Legge Fondamentale).
V’è poi tutto il campo dei rapporti internazionali diplomatici. Al riguardo l’articolo 2 della Legge Fondamentale stabilisce. “La rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, è riservata al Sommo Pontefice, che la esercita per mezzo della Segreteria di Stato”. La formulazione è, come si vede, assai ricercata. Si tratta in pratica di accordi dello Stato della Città del Vaticano con altri Stati su materie di natura tecnica. In tali casi la Santa sede, II Sezione, offre il “cappello diplomatico”, il Governatorato offre il personale tecnico.
Per i rapporti internazionali non diplomatici il Governatorato procede autonomamente, tranne che si tratti di questioni di maggiore importanza, per le quali vale il citato art. 6 della Legge Fondamentale.
Vi sono, non da ultimo, i rapporti diretti del Cardinale Presidente con il Santo Padre. Essi hanno luogo con una certa periodicità, ma non a scadenze fisse. Il Cardinale Presidente ha il dovere di informare direttamente il Santo Padre, in quanto Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, quando lo ritenga necessario o opportuno; ma deve limitarsi a disturbarlo il meno possibile, tutta l’attenzione del Santo Padre essendo comprensibilmente rivolta ai problemi della Santa Sede, che sono poi quelli della Chiesa Universale e dell’umanità.