Stato della Città del Vaticano
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31 marzo 2008

INCONTRO CON GLI AMBASCIATORI EUROPEI

Informazioni sullo Stato della Città del Vaticano

31 marzo 2008



1. La costituzione logico-giuridica della realtà del “Vaticano” può apparire di non facile comprensione, ma è chiara.
Ciò sia detto a prescindere dall’indeterminatezza di tale vocabolo, sotto cui il linguaggio corrente fa ricadere istituzioni e persone diverse.
Al vertice v’è il Romano Pontefice, suprema autorità della Chiesa Cattolica e Sovrano dello Stato della Città del Vaticano.
Sotto di lui v’è:

- da una parte la Curia Romana: essa è costituita dagli organismi che sono strumenti del Papa per la guida della Chiesa Universale. Questi organismi sono coordinati dalla Segreteria di Stato, I Sezione. La Curia è retta dalla Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 28 giugno 1988;

- dall’altra v’è lo Stato della Città del Vaticano, che è stato “creato” dal Trattato del Laterano dell’11 febbraio 1929. Ha un duplice scopo, indicato dal medesimo Trattato:

   - garantire al Romano Pontefice una condizione di indipendenza e libertà di fatto e di diritto adeguata alla sua Missione spirituale nel mondo;
   - garantire al contempo una sovranità indiscutibile anche in campo internazionale.

Lo Stato della Città del Vaticano è retto principalmente dalla Legge Fondamentale del 26 novembre 2000, dalla Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 16 luglio 2002 e dalla Legge sulle Fonti del Diritto del 7 giugno 1929.
Le Leggi Vaticane più importanti sono raccolte nel Codice di Norme Vaticane, a cura di Juan Ignacio Arrieta del 2006, e nei tre volumi contenenti Leggi e Disposizioni dello Stato della Città del Vaticano di Winfried Schulz e di Giorgio Corbellini  (1981-1982 e 2007).

1. 2. 1. Il Papa esercita il suo ufficio universale di Pastore della Chiesa Cattolica

- nei confronti della Chiesa Cattolica, o personalmente o attraverso la Curia Romana;

- nei confronti invece degli Stati – sempre come Pastore della Chiesa Cattolica - attraverso la Segreteria di Stato,  Sezione per i Rapporti con gli Stati, alla quale fanno capo i Nunzi Apostolici e fanno riferimento gli Ambasciatori.
Con il termine “Santa Sede” nel linguaggio canonico si intende o il Romano Pontefice da solo o il Romano Pontefice insieme con la Curia Romana, a seconda dei casi (cfr can. 361 C.I.C.). Nel Diritto Internazionale per Santa Sede si intende indistintamente l’organo supremo della Chiesa Cattolica. La Santa Sede non è un ente territoriale. Esiste praticamente da quando esiste il Papa.
Quella che è chiamata comunemente “Diplomazia Vaticana” è propriamente la Diplomazia della Santa Sede. Di questa ho avuto occasione di parlare in diverse conferenze durante il mio ufficio di Segretario per i Rapporti con gli Stati.

1. 2. 2. Per quanto riguarda lo Stato della Città del Vaticano il Papa esercita la sua Sovranità attraverso gli organi propri dello Stato. Essi sono: la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, avente funzione principalmente, ma non solo, legislativa; il Governatorato, che è il vero e proprio organo di governo, incaricato di esercitare il potere esecutivo; ed i Tribunali, per la funzione giudiziale, i quali hanno una propria organizzazione indipendente.
E’ sul “Vaticano” e sul Governatorato, cioè propriamente sullo Stato della Città del Vaticano, che io vorrei ora intrattenermi brevemente con voi, rispondendo volentieri alla cortese richiesta dell’Ambasciatore di Slovenia, Sua Eccellenza  Ivan Rebernik.
Premetto, per l’utilità pratica che può avere per voi, che nell’Annuario Pontificio si tratta dello Stato della Città del Vaticano subito dopo il Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Nel presente estratto, che ho il piacere di consegnarvi, sono riportate le pertinenti pagine dell’Annuario Pontificio 2007 ed i numeri telefonici tratti dall’Elenco telefonico 2008 dello Stato della Città del Vaticano.

2.1. L’organo legislativo del Vaticano è la Pontificia Commissione per lo Stato  della Città del Vaticano. La Pontificia Commissione è composta esclusivamente da Cardinali, con un Cardinale Presidente. Sono tutti di nomina Pontificia. Le leggi più importanti sono da essa preparate ed approvate, e poi sottoposte al Santo Padre, che le promulga. Così, per esempio, è avvenuto per la Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano. Per la Legge Fondamentale si è invece seguito, comprensibilmente,  una procedura diversa ed unica: essa è stata preparata da una Commissione “ad hoc” costituita dal Cardinale Segretario di Stato a nome del Santo Padre, ed è stata poi approvata e promulgata dallo stesso Santo Padre.
Altre leggi di rango minore sono invece promulgate direttamente dalla stessa Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, dopo essere state sottoposte alla considerazione del Santo Padre.

2. 2.  Penso di poter sorvolare sull’organizzazione del Sistema Giudiziario, che ha diversi gradi: Giudice Unico, Tribunale, Corte d’appello, Corte di Cassazione.
Dal punto di vista delle cause trattate, questi organi sono abilitati a trattare tanto cause civili quanto penali. Questo è giustificato dallo scarso numero di procedimenti.
Dal punto di vista dell’organizzazione, il fulcro è il Presidente del Tribunale, e non la Corte d’Appello o la Corte di Cassazione, dato che la maggior parte delle cause si svolge presso il Tribunale.
Su tutta l’attività giudiziaria, all’apertura dell’anno giudiziario, il Promotore di Giustizia tiene una ampia relazione in seduta pubblica, sulla quale riferiscono anche i mezzi di comunicazione sociale.


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