Le pouvoir judiciaire selon la loi du 16 mars 2020 n. CCCLI et ses modifications successives a pour organes un Juge unique, un Tribunal, une Cour d'Appel et une Cour de Cassation qui exercent leurs attributions au nom du Souverain Pontife.
Les fonctions du procureur dans les trois degrés de jugement sont exercées par le Promoteur de Justice.
Les compétences respectives sont établies dans les Codes de procédure civile et de procédure pénale en vigueur dans l'Etat, ainsi que par le Motu Proprio sur la juridiction des organes judiciaires de l'Etat de la Cité du Vatican en matière pénale du 11 juillet 2013.
Dans la Loi fondamentale du 13 mai 2023, la fonction judiciaire est ainsi décrite :
« TITRE IV
LA FONCTION JUDICIAIRE
ARTICLE 21
ARTICLE 22
Est réservée au Souverain Pontife la faculté d'accorder l'amnistie, l'indult, la remise de peine, la grâce de commuer les peines ».
Dans la Loi N. CCCLI sur l'ordonnancement juridique de l'Etat de la Cité du Vatican, du 16 mars 2020, le pouvoir judiciaire est ainsi présenté :
« DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(Le pouvoir judiciaire)
Le pouvoir judiciaire de l'Etat de la Cité du Vatican est exercé, au nom du Souverain Pontife, par les organes suivant
Article 2
(Les magistrats)
Dans la Lettre apostolique sous forme de Motu Proprio appportant des modifications aux normes pénales et à l'ordonnancement juridique du 12 avril 2023, certains articles de la Loi N. CCCLI ont été modifiés :
Dans la Loi du 16 mars 2020, n. CCCLI :
– Dans l'art. 1, l’unique paragraphe est remplacé par le suivant :
«Le pouvoir judiciaire dans l'Etat de la Cité du Vatican est exercé, au nom du Souverain Pontife, en ce qui concerne les fonctions de jugement, par le tribunal, par la cour d'appel et par la cour de cassation ; en ce qui concerne les fonctions d'enquête et d'instruction, par le bureau du promoteur de justice. ».
– Dans l'art. 2, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par les suivants :
«1. Les magistrats sont nommés par le Souverain Pontife et dans l'exercice de leurs fonctions ne sont sujets qu'à la loi.
Les dispositions législatives sont promulguées aussi bien par le Souverain Pontife que, en son nom, par la Commission pontificale pour l'Etat de la Cité du Vatican, qui promulgue également les règlements généraux. Les unes et les autres sont publiées dans un supplément spécial dse Acta Apostolicae Sedis, qui est le Bulletin officiel du Saint-Siège.
L’exercice de la fonction exécutive est confié au Cardinal Président de la Commission pontificale pour l'Etat de la Cité du Vatican, qui, à ce titre, prend le nom de « Président du Gouvernorat ».
Les collaborateurs directs du Président du Gouvernorat sont le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint.
Les Directions et les Bureaux centraux qui forment la structure du Gouvernorat dépendent du Président.
Dans l'élaboration des lois, et dans d'autres matière d'une importance particulière, la Commission pontificale et le Président du Gouvernorat peuvent avoir recours à l'assistance du Conseiller général et des Conseillers d'Etat.
Dans la Loi fondamentale de l'Etat de la Cité du Vatican, du 13 mai 2023, les Fonctions législative et exécutive sont ainsi présentées :
« LA FONCTION LÉGISLATIVE
ARTICLE 7
La fonction législative, sauf dans les cas où le Souverain Pontife entend se la réserver, est exercée par la Commission pontificale pour l'Etat de la Cité du Vatican.
ARTICLE 8
ARTICLE 9
ARTICLE 10
ARTICLE 11
ARTICLE 12
ARTICLE 13
ARTICLE 14
Le budget est soumis au contrôle et à la vérification comptable d'un Collège composé de trois membres, nommés pour trois ans par la Commission pontificale, à laquelle il fait son rapport.
LA FONCTION EXÉCUTIVE
ARTICLE 15
ARTICLE 16
ARTICLE 17
Le Secrétaire général adjoint collabore avec le Président et le Secrétaire général, exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées, supervise la préparation et la rédaction des actes et de la correspondance. Il remplace le Secrétaire général en cas d'absence ou d'empêchement, ou par délégation de celui-ci.
ARTICLE 18
ARTICLE 19
ARTICLE 20
Le Président du Gouvernorat, outre l'utilisation du Corps de gendarmerie, pour assurer la sécurité et la police, peut demander l'assistance de la Garde suisse pontificale ».
La forma di governo è la monarchia assoluta. Sovrano dello Stato è il Sommo Pontefice, che ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
La funzione legislativa, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Sé stesso, è esercitata dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, composta da Cardinali, tra cui il Presidente, e da altri membri, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.
La funzione esecutiva è esercita dal Presidente della Pontificia Commissione che è il Presidente del Governatorato ed è coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale.
La funzione giudiziaria è esercitata, in nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario e dagli altri organi a cui la legge conferisce la competenza per specifiche materie.
La funzione giudiziaria, secondo la Legge Fondamentale del 13 maggio 2023 e la Legge N. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, del 16 marzo 2020 e s.m.i., ha come suoi organi, un Tribunale, una Corte d’Appello e una Corte di Cassazione, i quali esercitano le loro attribuzioni a nome del Sommo Pontefice.
Le funzioni inquirenti e requirenti, nei tre gradi di giudizio, sono esercitate dall’Ufficio del Promotore di Giustizia.
Le rispettive competenze sono stabilite nei Codici di procedura civile e di procedura penale vigenti nello Stato, nonché dal Motu proprio sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale dell’11 luglio 2013.
NellaLegge Fondamentale del 13 maggio 2023 così viene descritta la funzione giudiziaria:
“TITOLO IV
ARTICOLO 21
1. La funzione giudiziaria è esercitata, in nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario e dagli altri organi a cui la legge conferisce la competenza per specifiche materie.
2. Il Sommo Pontefice, in qualunque causa civile o penale e in qualsiasi stato della medesima, può deferirne l’istruttoria e la decisione ad una particolare istanza con esclusione di ogni altro gravame. 3. Nell’applicare la legge, il giudice si ispira al principio di equità, opera per il ristabilimento della giustizia e favorisce la conciliazione tra le parti. Nelle cause penali, inoltre, il giudice commina la pena in funzione della riabilitazione del colpevole, del suo reinserimento e del ripristino dell’ordine giuridico violato.
4. In ogni processo è garantita l’imparzialità del giudice, il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti.
ARTICOLO 22
È riservata al Sommo Pontefice la facoltà di concedere l’amnistia, l’indulto, il condono, la grazia e di commutare le pene”.
Nella Legge N. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, del 16 marzo 2020, così viene delineato il potere giudiziario:
“DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Potere giudiziario)
Il potere giudiziario nello Stato della Città del Vaticano è esercitato, a nome del Sommo
Pontefice, dai seguenti organi:
a) il tribunale;
b) la corte d’appello;
c) la corte di cassazione.
Articolo 2
(Magistrati)
1. I magistrati dipendono gerarchicamente dal Sommo Pontefice. Nell’esercizio delle
loro funzioni, essi sono soggetti soltanto alla legge.
2. I magistrati esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle
competenze stabilite dalla legge.
3. I magistrati decadono dalle loro funzioni esclusivamente per volontà sovrana e per
le cause di cessazione previste dalla presente legge”.
Nella Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio recante modifiche alla normativa penale e all’ordinamento giudiziario del 12 aprile 2023, sono stati modificati alcuni articoli della Legge N. CCCLI:
“Alla Legge 16 marzo 2020, n. CCCLI:
- All’art. 1, l’unico comma è sostituito dal seguente:
«Il potere giudiziario nello Stato della Città del Vaticano è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, per le funzioni giudicanti dal tribunale, dalla corte di appello e dalla corte di cassazione; per le funzioni inquirenti e requirenti, dall’ufficio del promotore di giustizia.».
- All’art. 2, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I magistrati sono nominati dal Sommo Pontefice e nell’esercizio delle loro funzioni sono soggetti soltanto alla legge.
2. I magistrati esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge”.
Le disposizioni legislative sono emanate tanto dal Sommo Pontefice, quanto, a Suo nome, dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, che promulga anche i regolamenti generali. Le une e gli altri sono pubblicati in uno speciale supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, che è il Bollettino Ufficiale della Santa Sede.
L’esercizio della funzione esecutiva è demandato al Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, il quale, in tale veste, assume il nome di “Presidente del Governatorato”.
Collaboratori immediati del Presidente del Governatorato sono il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale.
Dal Presidente dipendono le Direzioni e gli Uffici Centrali in cui il Governatorato è organizzato.
Nell’elaborazione delle leggi, e in altre materie di particolare importanza, la Pontificia Commissione ed il Presidente del Governatorato possono avvalersi dell’assistenza del Consigliere Generale e dei Consiglieri dello Stato.
Nella Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 13 maggio 2023, le Funzioni legislativa ed esecutiva sono così delineate:
ARTICOLO 7
La funzione legislativa, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Sé stesso, è esercitata dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.
ARTICOLO 8
1. La Pontificia Commissione è composta da Cardinali, tra cui il Presidente, e da altri membri, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Pontificia Commissione è presieduta dal primo dei Cardinali Membri con maggiore anzianità di nomina e poi di età.
ARTICOLO 9
1. La Pontificia Commissione esercita i poteri che le sono attribuiti in conformità alle
leggi e alle altre disposizioni normative.
2. Le adunanze della Pontificia Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente. Partecipano, con funzioni consultive, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale del Governatorato. Possono essere consultati componenti di organismi dello Stato, di Istituzioni della Curia Romana o altri esperti.
3. La Pontificia Commissione disciplina, con apposito regolamento, il proprio funzionamento.
ARTICOLO 10
1. La Pontificia Commissione approva le leggi e le altre disposizioni normative. Per l’elaborazione dei relativi progetti, si avvale della collaborazione dei Consiglieri dello Stato, dell’Ufficio Giuridico del Governatorato o di altri esperti.
2. Prima della promulgazione, le leggi approvate dalla Pontificia Commissione sono sottoposte alla diretta considerazione del Sommo Pontefice.
3. L’interpretazione autentica delle leggi dello Stato è riservata alla Pontificia Commissione.
4. La Pontificia Commissione emana regolamenti generali nelle materie che non sono riservate alla legge o per la disciplina di materie per quali la legge rinvia a regolamenti fissandone i principi.
ARTICOLO 11
1. Il Presidente della Pontificia Commissione può emanare ordinanze, decreti e altre disposizioni, in attuazione di norme legislative o regolamentari.
2. In casi di urgente necessità, il Presidente può emanare decreti aventi forza di legge i quali, tuttavia, perdono efficacia se non sono convertiti in legge dalla Pontificia Commissione entro novanta giorni dalla pubblicazione.
ARTICOLO 12
1. Il Consigliere Generale e i Consiglieri dello Stato sono nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio e costituiscono un Collegio. Svolgono, anche individualmente, funzioni consultive nell’elaborazione delle leggi, degli altri atti normativi e funzioni esecutive.
2. Il Consigliere Generale organizza l’attività e presiede le riunioni del Collegio dei Consiglieri dello Stato.
3. Al Collegio può essere sottoposta dal Presidente del Governatorato, anche su istanza di un’istituzione della Santa Sede, la richiesta di parere per un dubbio di diritto, tale da non richiedere un’interpretazione autentica. Tali pareri possono assumere la forma di dichiarazioni o note esplicative.
ARTICOLO 13
1. La Pontificia Commissione, in conformità alle regole di contabilità, delibera annualmente, con atti aventi forza di legge, il bilancio preventivo e il consuntivo; inoltre delibera il piano finanziario triennale. Sottopone questi atti direttamente all’approvazione del Sommo Pontefice.
2. Il bilancio assicura l’equilibrio delle entrate e delle uscite e si ispira ai principi di chiarezza, di trasparenza e di correttezza.
3. In caso di necessità, il Presidente può disporre con decreto spostamenti di risorse tra i capitoli di bilancio, mantenendo l’equilibrio dei saldi e tenendo conto della sostenibilità nel tempo.
ARTICOLO 14
Il bilancio è sottoposto al controllo e alla verifica contabile di un Collegio, composto da tre membri, nominati per un triennio dalla Pontificia Commissione, alla quale riferisce.
ARTICOLO 15
1. Il Presidente della Pontificia Commissione è il Presidente del Governatorato ed esercita la funzione esecutiva in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative.
2. Il Presidente si avvale del Governatorato, i cui organi di governo e organismi concorrono all’esercizio della funzione esecutiva dello Stato, che si esercita negli ambiti previsti dall’art. 4.
3. Le questioni di maggiore importanza sono sottoposte dal Presidente, a seconda del loro rilievo, al Sommo Pontefice o all'esame della Pontificia Commissione.
ARTICOLO 16
1. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente, eccetto per quanto riguarda l’emanazione di disposizioni aventi forza di legge e l’adozione di altri atti normativi.
3. Il Segretario Generale rappresenta lo Stato quando è previsto da leggi o regolamenti o per delega del Presidente. Sovraintende all’esecuzione delle leggi e all’adozione di altri atti normativi e attua le decisioni e le direttive del Presidente.
ARTICOLO 17
Il Vice Segretario Generale collabora con il Presidente e il Segretario Generale, svolge le altre funzioni a lui attribuite, sovraintende alla preparazione e alla redazione degli atti e della corrispondenza. Sostituisce il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento o per delega dello stesso.
ARTICOLO 18
1. È competenza propria ed esclusiva dello Stato assicurare le dotazioni, le infrastrutture, i servizi e le forniture, avendo a riferimento l’art. 6 del Trattato lateranense, per le necessità proprie e della Santa Sede.
2. Il Governatorato provvede alla loro acquisizione, distribuzione ed erogazione alle istituzioni dello Stato e della Santa Sede.
ARTICOLO 19
1. L’organizzazione e le funzioni del Governatorato sono disciplinate dalla Legge sul Governo e da regolamenti adottati dalla Pontificia Commissione o dal suo Presidente.
2. Il Governatorato, con la propria struttura amministrativa, provvede, come compito proprio ed esclusivo, che esercita negli ambiti previsti all’art. 4:
a) alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla protezione civile;
b) alla tutela della salute, della sanità, dell’igiene pubblica, dell’ambiente e dell’ecologia;
c) alle attività economiche, ai servizi postali, filatelici e doganali;
d) ad ogni infrastruttura di connettività e di rete, all’attività edilizia, agli impianti tecnici, idraulici, elettrici e alla loro vigilanza e manutenzione;
e) alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione del complesso artistico dei Musei Vaticani, nonché alla sovraintendenza sui beni dell’intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico;
f) ad ogni altra funzione prevista dalla legge o da altre disposizioni normative.
ARTICOLO 20
Il Presidente del Governatorato, oltre ad avvalersi del Corpo della Gendarmeria, ai fini della sicurezza e della polizia, può richiedere l’assistenza della Guardia Svizzera Pontificia”.
El poder judicial, conforme a la ley del 16 de marzo de 2020 n. CCCLI y sus modificaciones, tiene como órganos a un Juez único, un Tribunal, una Corte de Apelación y una Corte de Casación, los cuales ejercen sus atribuciones en nombre del Sumo Pontífice. Las funciones del ministerio público en los tres grados de jurisdicción son ejercidas por el Promotor de Justicia.
En la Ley Fundamental del 13 de mayo de 2023 se describe así la función judicial:
“TÍTULO IV
FUNCIÓN JUDICIAL
ARTÍCULO 21
.4 En cada proceso se garantiza la imparcialidad del juez, el derecho de defensa y la contradicción entre las partes.
ARTÍCULO 22
Se reserva al Sumo Pontífice la facultad de conceder la amnistía, el indulto, la condonación, la gracia y de conmutar las penas”.
En la Ley Nº CCCLI sobre el sistema judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano, de 16 de marzo de 2020, se describe así el poder judicial:
“Disposiciones generales
Artículo 1
(Poder judicial)
El poder judicial en el Estado de la Ciudad del Vaticano se ejerce, en nombre del Sumo
Pontífice, por los siguientes órganos:
Artículo 2
(Magistrados)
En la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio con modificaciones a la normativa penal y al ordenamiento judicial del 12 de abril de 2023, se modificaron algunos artículos de la Ley N. CCCLI:
“A la Ley DE 16 DE marzo DE 2020, n .º CCCLI:
- En el artículo 1, el párrafo único se sustituye por el texto siguiente:
«El poder judicial en el Estado de la Ciudad del Vaticano se ejerce, en nombre del Sumo Pontífice, para las funciones que juzgan el tribunal, el tribunal de apelación y el tribunal de casación; para las funciones de investigación y requirente, la oficina del promotor de justicia».
- En el art. 2, los apartados 1, 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:
Las disposiciones legislativas son promulgadas tanto por el Sumo Pontífice como, en su nombre, por la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, que también promulga los reglamentos generales. Ambas se publican en un suplemento especial de las Acta Apostolicae Sedis, que es el Boletín Oficial de la Santa Sede.
El ejercicio de la función ejecutiva se confía al Cardenal Presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, quien, como tal, asume el nombre de “Presidente de la Gobernación”.
Los colaboradores inmediatos del Presidente de la Gobernación son el Secretario General y el Vicesecretario General.
Del Presidente dependen las Direcciones y Oficinas Centrales en las que se organiza la Gobernación.
En la elaboración de las leyes, y en otras materias de particular importancia, la Comisión Pontificia y el Presidente de la Gobernación pueden contar con la asistencia del Consejero General y de los Consejeros del Estado.
En la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, del 13 de mayo de 2023, las Funciones legislativa y ejecutiva se describen de la siguiente manera:
ARTÍCULO 7
La función legislativa, excepto en los casos en que el Sumo Pontífice tenga la intención de reservarse para sí mismo, es ejercida por la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano.
ARTÍCULO 8
ARTÍCULO 9
Secretario General de la Gobernación. Podrán ser consultados los miembros de organismos del Estado, de Instituciones de la Curia Romana u otros expertos.
funcionamiento.
ARTÍCULO 10
ARTÍCULO 11
ARTÍCULO 12
ARTÍCULO 13
ARTÍCULO 14
Los estados financieros están sujetos al control y a la verificación contable de un Colegio, compuesto por tres miembros, nombrados por tres años por la Comisión Pontificia, a la que informa.
ARTÍCULO 15
ARTÍCULO 16
ARTÍCULO 17
El Vicesecretario General colabora con el Presidente y el Secretario General, desempeña las demás funciones que se le atribuyen, supervisa la preparación y redacción de las actas y la correspondencia. Sustituye al Secretario General en caso de ausencia o impedimento o por delegación del mismo.
ARTÍCULO 18
ARTÍCULO 19
ARTÍCULO 20
El Presidente de la Gobernación, además de hacer uso del Cuerpo de Gendarmería, a efectos de seguridad y policía, puede solicitar la asistencia de la Guardia Suiza Pontificia”.
La forma de gobierno es la monarquía absoluta. Soberano del Estado es el Sumo Pontífice, que tiene plenos poderes legislativos, ejecutivos y judiciales.
La función legislativa, salvo en los casos que el Sumo Pontífice pretenda reservarse, es ejercida por la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, compuesta por cardenales, incluido el Presidente, y otros miembros, nombrados por el Sumo Pontífice por un mandato de cinco años.
La función ejecutiva es ejercida por el Presidente de la Comisión Pontificia que es el Presidente de la Gobernación y está asistido por el Secretario General y el Vicesecretario General.
La función judicial es ejercida, en nombre del Sumo Pontífice, por los órganos constituidos según el ordenamiento jurídico y por los demás órganos a los que la ley atribuye competencia para materias específicas.