Organi del potere giudiziario

Il potere giudiziario, secondo la legge del 21 novembre 1987, n. CXIX e la legge n. LXVII del 24 giugno 2008, ha come suoi organi un Giudice unico, un Tribunale, una Corte d’Appello e una Corte di Cassazione, i quali esercitano le loro attribuzioni a nome del Sommo Pontefice.

Le rispettive competenze sono stabilite nei Codici di procedura civile e di procedura penale vigenti nello Stato, nonché dal Motu proprio sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale dell’11 luglio 2013.

Organi del potere legislativo ed esecutivo

Le disposizioni legislative sono emanate tanto dal Sommo Pontefice, quanto, a Suo nome, dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, che promulga anche i regolamenti generali. Le une e gli altri sono pubblicati in uno speciale supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, che è il Bollettino Ufficiale della Santa Sede.

L’esercizio del potere esecutivo è demandato al Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, il quale, in tale veste, assume il nome di ‘Presidente del Governatorato’.

Collaboratori immediati del Presidente del Governatorato sono il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale.

Dal Presidente dipendono le Direzioni e gli Uffici Centrali in cui il Governatorato è organizzato.

Nell’elaborazione delle leggi, e in altre materie di particolare importanza, la Pontificia Commissione ed il Presidente del Governatorato possono avvalersi dell’assistenza del Consigliere Generale e dei Consiglieri dello Stato.

Organi dello Stato

La forma di governo è la monarchia assoluta. Capo dello Stato è il Sommo Pontefice, che ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Il potere legislativo, oltre che dal Sommo Pontefice, è esercitato a Suo nome, da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, nominati per un quinquennio. Il potere esecutivo è demandato al Presidente della Commissione che, in tale veste, assume il nome di Presidente del Governatorato ed è coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale. Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato.

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