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Governatorato

Il Governatorato esercita il potere e le funzioni ad Esso proprie, attribuite per garantire alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza, anche nel campo internazionale, nell’esercizio della missione universale e pastorale del Sommo Pontefice. Il Governatorato è costituito dal complesso degli Organi di governo e degli Organismi che concorrono all’esercizio del potere esecutivo dello Stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, nell’ambito della loro specifica condizione giuridica. Il Governatorato svolge, inoltre, altre attività che siano richieste a servizio della Santa Sede.

(Articolo 1, della Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano N. CCLXXIV del 25 Novembre 2018).

1. L’organizzazione e le funzioni del Governatorato sono disciplinate dalla Legge sul Governo e da regolamenti adottati dalla Pontificia Commissione o dal suo Presidente.

2. Il Governatorato, con la propria struttura amministrativa, provvede, come compito proprio ed esclusivo, che esercita negli ambiti previsti all’art. 4:

a) alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla protezione civile;

b) alla tutela della salute, della sanità, dell’igiene pubblica, dell’ambiente e dell’ecologia;

c) alle attività economiche, ai servizi postali, filatelici e doganali;

d) ad ogni infrastruttura di connettività e di rete, all’attività edilizia, agli impianti tecnici, idraulici, elettrici e alla loro vigilanza e manutenzione;

e) alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione del complesso artistico dei Musei Vaticani, nonché alla sovraintendenza sui beni dell’intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico;

f) ad ogni altra funzione prevista dalla legge o da altre disposizioni normative.

(Articolo 19, della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 13 maggio 2023).

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