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Organi funzione legislativa ed esecutiva

Le disposizioni legislative sono emanate tanto dal Sommo Pontefice, quanto, a Suo nome, dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, che promulga anche i regolamenti generali. Le une e gli altri sono pubblicati in uno speciale supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, che è il Bollettino Ufficiale della Santa Sede.

L’esercizio della funzione esecutiva è demandato al Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, il quale, in tale veste, assume il nome di “Presidente del Governatorato”.

Collaboratori immediati del Presidente del Governatorato sono il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale.

Dal Presidente dipendono le Direzioni e gli Uffici Centrali in cui il Governatorato è organizzato.

Nell’elaborazione delle leggi, e in altre materie di particolare importanza, la Pontificia Commissione ed il Presidente del Governatorato possono avvalersi dell’assistenza del Consigliere Generale e dei Consiglieri dello Stato.

 

Nella Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 13 maggio 2023, le Funzioni legislativa ed esecutiva sono così delineate:

 

“FUNZIONE LEGISLATIVA

ARTICOLO 7

La funzione legislativa, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Sé stesso, è esercitata dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

ARTICOLO 8

1. La Pontificia Commissione è composta da Cardinali, tra cui il Presidente, e da altri membri, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Pontificia Commissione è presieduta dal primo dei Cardinali Membri con maggiore anzianità di nomina e poi di età.

ARTICOLO 9

1. La Pontificia Commissione esercita i poteri che le sono attribuiti in conformità alle

leggi e alle altre disposizioni normative.

2. Le adunanze della Pontificia Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente. Partecipano, con funzioni consultive, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale del Governatorato. Possono essere consultati componenti di organismi dello Stato, di Istituzioni della Curia Romana o altri esperti.

3. La Pontificia Commissione disciplina, con apposito regolamento, il proprio funzionamento.

ARTICOLO 10

1. La Pontificia Commissione approva le leggi e le altre disposizioni normative. Per l’elaborazione dei relativi progetti, si avvale della collaborazione dei Consiglieri dello Stato, dell’Ufficio Giuridico del Governatorato o di altri esperti.

2. Prima della promulgazione, le leggi approvate dalla Pontificia Commissione sono sottoposte alla diretta considerazione del Sommo Pontefice.

3. L’interpretazione autentica delle leggi dello Stato è riservata alla Pontificia Commissione.

4. La Pontificia Commissione emana regolamenti generali nelle materie che non sono riservate alla legge o per la disciplina di materie per quali la legge rinvia a regolamenti fissandone i principi.

ARTICOLO 11

1. Il Presidente della Pontificia Commissione può emanare ordinanze, decreti e altre disposizioni, in attuazione di norme legislative o regolamentari.

2. In casi di urgente necessità, il Presidente può emanare decreti aventi forza di legge i quali, tuttavia, perdono efficacia se non sono convertiti in legge dalla Pontificia Commissione entro novanta giorni dalla pubblicazione.

ARTICOLO 12

1. Il Consigliere Generale e i Consiglieri dello Stato sono nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio e costituiscono un Collegio. Svolgono, anche individualmente, funzioni consultive nell’elaborazione delle leggi, degli altri atti normativi e funzioni esecutive.

2. Il Consigliere Generale organizza l’attività e presiede le riunioni del Collegio dei Consiglieri dello Stato.

3. Al Collegio può essere sottoposta dal Presidente del Governatorato, anche su istanza di un’istituzione della Santa Sede, la richiesta di parere per un dubbio di diritto, tale da non richiedere un’interpretazione autentica. Tali pareri possono assumere la forma di dichiarazioni o note esplicative.

ARTICOLO 13

1. La Pontificia Commissione, in conformità alle regole di contabilità, delibera annualmente, con atti aventi forza di legge, il bilancio preventivo e il consuntivo; inoltre delibera il piano finanziario triennale. Sottopone questi atti direttamente all’approvazione del Sommo Pontefice.

2. Il bilancio assicura l’equilibrio delle entrate e delle uscite e si ispira ai principi di chiarezza, di trasparenza e di correttezza.

3. In caso di necessità, il Presidente può disporre con decreto spostamenti di risorse tra i capitoli di bilancio, mantenendo l’equilibrio dei saldi e tenendo conto della sostenibilità nel tempo.

ARTICOLO 14

Il bilancio è sottoposto al controllo e alla verifica contabile di un Collegio, composto da tre membri, nominati per un triennio dalla Pontificia Commissione, alla quale riferisce.

 

FUNZIONE ESECUTIVA

ARTICOLO 15

1. Il Presidente della Pontificia Commissione è il Presidente del Governatorato ed esercita la funzione esecutiva in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative.

2. Il Presidente si avvale del Governatorato, i cui organi di governo e organismi concorrono all’esercizio della funzione esecutiva dello Stato, che si esercita negli ambiti previsti dall’art. 4.

3. Le questioni di maggiore importanza sono sottoposte dal Presidente, a seconda del loro rilievo, al Sommo Pontefice o all'esame della Pontificia Commissione.

ARTICOLO 16

1. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente, eccetto per quanto riguarda l’emanazione di disposizioni aventi forza di legge e l’adozione di altri atti normativi.

3. Il Segretario Generale rappresenta lo Stato quando è previsto da leggi o regolamenti o per delega del Presidente. Sovraintende all’esecuzione delle leggi e all’adozione di altri atti normativi e attua le decisioni e le direttive del Presidente.

ARTICOLO 17

Il Vice Segretario Generale collabora con il Presidente e il Segretario Generale, svolge le altre funzioni a lui attribuite, sovraintende alla preparazione e alla redazione degli atti e della corrispondenza. Sostituisce il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento o per delega dello stesso.

ARTICOLO 18

1. È competenza propria ed esclusiva dello Stato assicurare le dotazioni, le infrastrutture, i servizi e le forniture, avendo a riferimento l’art. 6 del Trattato lateranense, per le necessità proprie e della Santa Sede.

2. Il Governatorato provvede alla loro acquisizione, distribuzione ed erogazione alle istituzioni dello Stato e della Santa Sede.

ARTICOLO 19

1. L’organizzazione e le funzioni del Governatorato sono disciplinate dalla Legge sul Governo e da regolamenti adottati dalla Pontificia Commissione o dal suo Presidente.

2. Il Governatorato, con la propria struttura amministrativa, provvede, come compito proprio ed esclusivo, che esercita negli ambiti previsti all’art. 4:

a) alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla protezione civile;

b) alla tutela della salute, della sanità, dell’igiene pubblica, dell’ambiente e dell’ecologia;

c) alle attività economiche, ai servizi postali, filatelici e doganali;

d) ad ogni infrastruttura di connettività e di rete, all’attività edilizia, agli impianti tecnici, idraulici, elettrici e alla loro vigilanza e manutenzione;

e) alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione del complesso artistico dei Musei Vaticani, nonché alla sovraintendenza sui beni dell’intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico;

f) ad ogni altra funzione prevista dalla legge o da altre disposizioni normative.

ARTICOLO 20

Il Presidente del Governatorato, oltre ad avvalersi del Corpo della Gendarmeria, ai fini della sicurezza e della polizia, può richiedere l’assistenza della Guardia Svizzera Pontificia”.

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