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Organi funzione giudiziaria

La funzione giudiziaria, secondo la Legge Fondamentale del 13 maggio 2023 e la Legge N. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, del 16 marzo 2020 e s.m.i., ha come suoi organi, un Tribunale, una Corte d’Appello e una Corte di Cassazione, i quali esercitano le loro attribuzioni a nome del Sommo Pontefice.

Le funzioni inquirenti e requirenti, nei tre gradi di giudizio, sono esercitate dall’Ufficio del Promotore di Giustizia.

Le rispettive competenze sono stabilite nei Codici di procedura civile e di procedura penale vigenti nello Stato, nonché dal Motu proprio sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale dell’11 luglio 2013.

Nella Legge Fondamentale del 13 maggio 2023 così viene descritta la funzione giudiziaria:

“TITOLO IV

FUNZIONE GIUDIZIARIA

ARTICOLO 21

1. La funzione giudiziaria è esercitata, in nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario e dagli altri organi a cui la legge conferisce la competenza per specifiche materie.

2. Il Sommo Pontefice, in qualunque causa civile o penale e in qualsiasi stato della medesima, può deferirne l’istruttoria e la decisione ad una particolare istanza con esclusione di ogni altro gravame. 3. Nell’applicare la legge, il giudice si ispira al principio di equità, opera per il ristabilimento della giustizia e favorisce la conciliazione tra le parti. Nelle cause penali, inoltre, il giudice commina la pena in funzione della riabilitazione del colpevole, del suo reinserimento e del ripristino dell’ordine giuridico violato.

 4. In ogni processo è garantita l’imparzialità del giudice, il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti.

ARTICOLO 22

È riservata al Sommo Pontefice la facoltà di concedere l’amnistia, l’indulto, il condono, la grazia e di commutare le pene”.

Nella Legge N. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, del 16 marzo 2020, così viene delineato il potere giudiziario:

 

 “DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Potere giudiziario)

Il potere giudiziario nello Stato della Città del Vaticano è esercitato, a nome del Sommo

Pontefice, dai seguenti organi:

a) il tribunale;

b) la corte d’appello;

c) la corte di cassazione.

Articolo 2

(Magistrati)

1. I magistrati dipendono gerarchicamente dal Sommo Pontefice. Nell’esercizio delle

loro funzioni, essi sono soggetti soltanto alla legge.

2. I magistrati esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle

competenze stabilite dalla legge.

3. I magistrati decadono dalle loro funzioni esclusivamente per volontà sovrana e per

le cause di cessazione previste dalla presente legge”.

 

Nella Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio recante modifiche alla normativa penale e all’ordinamento giudiziario del 12 aprile 2023, sono stati modificati alcuni articoli della Legge N. CCCLI:

 

“Alla Legge 16 marzo 2020, n. CCCLI:    

- All’art. 1, l’unico comma è sostituito dal seguente:

«Il potere giudiziario nello Stato della Città del Vaticano è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, per le funzioni giudicanti dal tribunale, dalla corte di appello e dalla corte di cassazione; per le funzioni inquirenti e requirenti, dall’ufficio del promotore di giustizia.».

- All’art. 2, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 

«1. I magistrati sono nominati dal Sommo Pontefice e nell’esercizio delle loro funzioni sono soggetti soltanto alla legge.

2. I magistrati esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge”.

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